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postheadericon Divieto per uffici pubblici di rilascio certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (Legge 183/2011), dal 1° gennaio 2012

agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40  D.P.R. 445/2000).

PERTANTO GLI UFFICI COMUNALI DELLO STATO CIVILE E DI ANAGRAFE POSSONO RILASCIARE I CERTIFICATI SOLTANTO AD USO PRIVATO.

Questo comporta che per i certificati di anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) E’ PREVISTO IN OGNI CASO IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R.642/1972) e dei diritti di segreteria , ossia euro 14,62 + euro 0,52 per ciascun documento.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre  utilizzare le  autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si deve pagare  niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.

 
P.E.C.
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